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Aggiotaggio vs Manipolazione del Mercato: evoluzione normativa e distinzione operativa

Aggiotaggio vs Manipolazione del Mercato: evoluzione normativa e distinzione operativa

Il sistema penale italiano, nel corso del tempo, ha conosciuto una profonda evoluzione nel modo di affrontare le condotte illecite che alterano i meccanismi economici e finanziari. In particolare, il tradizionale reato di aggiotaggio, previsto dal Codice Penale, è stato in parte superato dalla più moderna e settoriale disciplina della manipolazione del mercato, contenuta nel Testo Unico della Finanza (TUF). Sebbene i due istituti abbiano tratti comuni, si differenziano per ambito di applicazione, oggetto tutelato e contesto normativo.

L’aggiotaggio nel Codice Penale

Il reato di aggiotaggio trova fondamento negli articoli 501 e 501-bis del Codice Penale. Le due norme puniscono:

  • il rialzo o ribasso fraudolento dei prezzi di merci o titoli (art. 501 c.p.);
  • la diffusione di notizie false volte a turbare l’economia nazionale (art. 501-bis c.p.).

Si tratta di fattispecie nate in un contesto storico ed economico diverso, in cui i mercati finanziari non erano ancora regolamentati come oggi. Oggi, infatti, queste norme trovano applicazione prevalentemente in ambiti non finanziari, come il commercio di beni, il mercato delle valute o settori agricoli.

Il bene giuridico tutelato è l’ordine economico generale, con particolare attenzione alla stabilità dei prezzi e alla fiducia nel sistema produttivo nazionale.

La manipolazione del mercato nel TUF

Con l’espansione e la sofisticazione dei mercati finanziari, si è resa necessaria una disciplina più specifica e aggiornata. È così che il legislatore ha introdotto nel D.lgs. 58/1998 (TUF) il reato di manipolazione del mercato, attualmente regolato dall’articolo 185.

Questa norma reprime tutte le condotte che, attraverso la diffusione di informazioni false o fuorvianti, o mediante operazioni simulate o artificiose, determinano un’alterazione significativa del prezzo degli strumenti finanziari quotati. L’intento è quello di garantire l’integrità del mercato, assicurando che i prezzi si formino in maniera corretta, trasparente e basata su informazioni veritiere.

A differenza dell’aggiotaggio codicistico, qui il bene giuridico è più ristretto ma altamente sensibile: la correttezza e la trasparenza dei mercati finanziari, in conformità anche alle disposizioni del diritto europeo (in particolare il Regolamento UE n. 596/2014 – MAR).

Differenze chiave tra Aggiotaggio e Manipolazione del Mercato

Le differenze principali tra le due fattispecie possono essere così sintetizzate:

  • Ambito di applicazione: l’aggiotaggio penale si riferisce a prezzi di beni o valute; la manipolazione del mercato riguarda strumenti finanziari.
  • Contesto normativo: l’aggiotaggio è previsto nel Codice Penale; la manipolazione del mercato è disciplinata dal TUF, in attuazione anche di direttive e regolamenti UE.
  • Finalità della norma: il primo tutela l’economia pubblica in senso ampio, il secondo mira alla tutela del mercato finanziario.
  • Soggetti attivi: in entrambi i casi chiunque può commettere il reato, ma nella manipolazione del mercato spesso si tratta di soggetti che operano professionalmente nel settore finanziario.
  • Sanzioni: quelle previste dall’art. 185 TUF sono decisamente più gravi, sia in termini di reclusione che di sanzioni pecuniarie.

Inoltre, in caso di manipolazione del mercato, può trovare applicazione anche la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ampliando così l’efficacia repressiva del sistema.

Schema Comparativo: Aggiotaggio vs Manipolazione del Mercato

ElementoAggiotaggio (Codice Penale)Manipolazione del Mercato (TUF)
Norma di riferimentoArt. 501 e 501-bis c.p.Art. 185 D.lgs. 58/1998 (TUF)
Ambito di applicazionePrezzi di beni, merci, valute (es. grano, petrolio, euro/dollaro)Strumenti finanziari quotati (azioni, obbligazioni, derivati, ecc.)
Condotta punita– Alterazione fraudolenta dei prezzi
– Diffusione di notizie false
– Diffusione di informazioni false o fuorvianti
– Operazioni simulate
Elemento soggettivoDolo genericoDolo (coscienza e volontà di alterare il mercato)
Bene giuridico tutelatoOrdine economico generale
Interesse pubblico al corretto prezzo
Integrità del mercato finanziario
Affidamento degli investitori
CompetenzaGiudice penale ordinarioTribunale penale con competenze economico-finanziarie
Origine normativaCodice Rocco del 1930Normativa nazionale e diritto UE (Market Abuse Regulation – MAR)
Soggetti attiviChiunqueChiunque (inclusi operatori di mercato e insider)
SanzioniReclusione fino a 3 anni (art. 501 c.p.)Reclusione da 1 a 6 anni + multa da €20.000 a €5.000.000 (art. 185 TUF)
Possibile cumulo con art. 231/01No: può scattare la responsabilità amministrativa dell’ente

Sebbene il termine “aggiotaggio” sia ancora ampiamente utilizzato, soprattutto nel linguaggio giornalistico e in alcuni contesti giurisprudenziali, esso oggi rappresenta una figura residuale nel panorama penale, surclassata dalla più articolata e aggiornata disciplina della manipolazione del mercato prevista dal TUF.

Con l’integrazione delle normative europee e l’evoluzione dei mercati, è ormai chiaro che il contrasto agli illeciti finanziari richiede strumenti più specializzati, in grado di affrontare le sofisticazioni tecniche proprie del mondo borsistico e finanziario globale.